RESPONSABILITÀ DELL’ALBERGATORE IN CASO DI USO GRATUITO DI BICICLETTE

Nel caso di utilizzo gratuito da parte dei clienti di biciclette di proprietà dell'albergo, il rapporto che intercorre tra cliente ed albergo può essere configurato come contratto di comodato.

Ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, il comodatario (cliente) ha il diritto di servirsi della cosa (bicicletta) per l'uso concordato, ma ha l'obbligo di custodirla e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli sarà responsabile nel caso di perdita della cosa o di suo deterioramento non dipendente dall'uso, salvo che provi il caso fortuito (eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà del conducente) , e sarà tenuto a riconsegnarla nel termine convenuto al comodante (albergo).

Il comodante(albergatore) sarà invece responsabile per i danni subiti dal comodatario (cliente)

nell'utilizzo della cosa se i danni siano stati provocati da vizi della stessa e se il comodante (albergatore), conoscendo tali vizi, non abbia provveduto ad avvertire il comodatario. Nel caso di danni provocati a terzi, occorre evidenziare che l'articolo 2054 del codice civile sancisce la responsabilità del conducente per i danni prodotti a persone o a cose dalla circolazione di un veicolo, salvo che il conducente provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Pertanto, qualora il cliente non risarcisca i danni provocati, l’albergatore sarà chiamato a indennizzare i danneggiati.

Secondo il Codice della strada, rientrano nella categoria dei veicoli anche le biciclette, (denominate velocipedi), e pertanto secondo la Corte di Cassazione le norme di cui all'articolo 2054 del codice civile sono applicabili anche in caso di danni provocati dalla loro circolazione.